Art. 3.
(Regimi di tutela delle grotte marine).

      1. Le grotte marine ricadenti in aree naturali protette sono soggette al regime di tutela previsto per l'area nella quale sono ricomprese, ai sensi delle leggi 31 dicembre

 

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1982, n. 979, e successive modificazioni, e 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      2. In riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree protette, ai sensi del comma 1, provvedono all'adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte marine nel loro complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa.
      3. Per le grotte marine ricadenti in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, è compito del comune territorialmente competente l'adozione di appositi strumenti di tutela con le finalità individuate al comma 2 del presente articolo.
      4. Le grotte marine non ricadenti in alcun ambito protetto, rientranti comunque nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono da considerare protette a tutti gli effetti di legge e ad esse si applica il regime di tutela di cui al presente articolo.